FESI 2022 – Come quando e perché

Come ogni anno, di questi tempi, si torna a parlare di un argomento a noi molto caro: il FESI 2022. Di seguito vi elenco alcuni dettagli sul compenso che è bene conoscere.

Motivi di esclusione

Il personale è escluso dall’attribuzione del Fesi qualora:

  • abbia riportato una qualifica finale inferiore a “superiore alla media”, come ultima
    documentazione;
  • sia stato destinatario dei seguenti provvedimenti comminatori di:
    • sospensione precauzionale dall’impiego;
    • sanzione disciplinare di stato;
    • sia stato impiegato, per l’intero anno solare, ai sensi degli artt. 1808 e 1809 del decreto
      legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della Legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Art. 1808

Indennità di lungo servizio all’estero.

  1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, (ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,) ….

Art. 1809

Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche.

  1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete….

Criteri presenza in servizio

Al personale che non sia incorso in uno dei motivi di esclusione di cui al para. 1, è attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, per ogni giorno di servizio utile prestato nell’anno di riferimento (2022); tuttavia tale compenso non è corrisposto o risulta ridotto oppure è maggiorato, a seconda della collocazione del numero complessivo dei suddetti giorni all’interno di fasce temporali come segue:

  • da 1 a 30 giorni: nessun compenso;
  • da 31 a 89 giorni: riduzione del compenso giornaliero lordo pari al 50%;
  • da 90 a 200 giorni: compenso giornaliero lordo base (senza maggiorazioni o riduzioni);
  • più di 200 giorni: maggiorazione del compenso giornaliero lordo pari al 20% (richiamata al
    successivo para. 5 lett. b).

Giorni utili ai fini della maturazione del compenso

Di seguito, i giorni di servizio da considerare utili ai fini della maturazione del compenso in
parola:

  • giorni di attività lavorativa prestati nel corso dell’anno solare;
  • giorni di assenza per recupero compensativo;
  • giorni di licenza ordinaria computabile fruita durante l’anno 2022;
  • giorni di riposo per festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937;
  • giorni di licenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell’art. 1, co 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • giorni di assenza per motivi connessi e ricollegabili alla situazione epidemiologica da Coronavirus-Sars CoV- 2 (COVID-19) fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza sanitaria;
    – giorni destinati alle sole attività operative/addestrative svolte all’estero, ai sensi dell’art. 1807
    del Codice dell’Ordinamento Militare.

Art. 180

Indennità di missione all’estero

  1. Al personale militare inviato in missione all’estero è corrisposta…
    • giorni di servizio prestato in missioni operative all’estero come disciplinato dalla L. 21 luglio
      2016, n. 145;
    • giorni di servizio prestato su territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero al rientro in Patria, con riferimento all’impiego di cui agli articoli 1808 e 1809 del Codice dell’Ordinamento Militare e alla L. 27 luglio 1962, n. 1114.

Giorni non utili ai fini della maturazione del comprenso

Non sono da considerare utili i giorni:

  • in cui il personale sia stato destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di
    rigore;
  • riconducibili ad ogni altra assenza/licenza, non rientrante tra le fattispecie menzionate al precedente para 2., la cui elencazione è da ritenersi tassativa e non soggetta ad alcuna eccezione;
  • in cui il personale sia stato inviato in missione all’estero, ai sensi dell’art. 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le sole attività ordinarie ovvero per la frequenza di corsi;
  • di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per la mancata effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Maggiorazione della misura giornaliera

  • Riferita a enti di Vertice / posizioni di comando (cumulabile con tutte le altre maggiorazioni):
    maggiorazione per il personale in servizio presso Enti di Vertice non ricomprese nella determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa sulla cd. Indennità di “supercampagna” riferita all’anno 2022 / in posizione di comando presso altre Amministrazioni con sede di servizio in Roma nella misura del 30% dell’importo giornaliero lordo del compenso stabilito per il 2018 (parametro di riferimento assunto già a partire dal FESI 2019).
  • Per incentivazione della produttività del personale (cumulabile con tutte le altre maggiorazioni):
    al personale che ha prestato, nel corso dell’anno di riferimento, un numero di giornate di servizio
    utile superiore a duecento, compete una maggiorazione pari al 20% per ciascuna di tale giornate.
  • Riferita a specifici incarichi (non cumulabile con la maggiorazione d. ed e., cumulabile con tutte
    le altre maggiorazioni):
    la maggiorazione, pari al 20%, è prevista per il personale non percettore dell’indennità di impiego
    operativo supplementare di comando (articolo 10 della Legge 23 marzo 1983, n. 78), per tutte le
    giornate di lavoro in cui ha ricoperto gli incarichi di seguito indicati:

    • consegnatario per debito di custodia;
    • consegnatario per debito di vigilanza;
    • contabile agli assegni;
    • cassiere;
    • comandante di squadra/vice comandante di plotone/capo squadra;
    • formatore presso enti e istituti di istruzione / formazione;
    • coordinatore del Centro Nazionale Amministrativo;
    • punto istruttore del Centro Nazionale Amministrativo;
    • personale sanitario;
    • nostromo del porto;
    • polizia marittima;
    • abilitati Port State Control (PSC);
    • capo segreteria/capo nucleo;
    • armiere;
    • abilitati manutentori edili/impiantistica edile;
    • responsabile nell’ambito delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori e di tutela ambientale;
    • specialista antincendio;
    • carburantisti\autisti addetti al Rifornimento Aerovelivoli.
  • Riferita a gradi apicali / specifiche figure (non cumulabile con la maggiorazione c. ed e., cumulabile con tutte le altre maggiorazioni):
    per le per le sole giornate di servizio prestato in presenza, la maggiorazione del compenso giornaliero lordo è prevista nelle misure e per i gradi/qualifiche di seguito indicate:

    • maggiorazione +30%:
      • Capitano;
      • Primo Luogotenente;
    • maggiorazione +25%:
      • Luogotenente;
      • Sergente Maggiore Aiutante (e gradi equipollenti) con almeno 4 anni nel grado;
      • Graduato Aiutante (e gradi equipollenti) con almeno 4 anni nel grado;
    • maggiorazione +20%:
    • Tenente (e gradi equipollenti) che hanno terminato il ciclo di formazione;
    • Ufficiali con almeno 25 anni di servizio;
    • Primo Maresciallo con almeno 25 anni di servizio;
    • Sergente Maggiore Aiutante (e gradi equipollenti);
    • Graduato Aiutante (e gradi equipollenti).
  • Per attività legata all’emergenza COVID-19 (non cumulabile con le maggiorazioni c. e d., cumulabile con tutte le altre maggiorazioni):
    la maggiorazione del 30% del compenso giornaliero lordo è prevista per tutte le giornate di effettivo impiego, su territorio nazionale, per l’espletamento di attività operative e logistiche, strettamente connesse allo stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19 (personale individuato secondo i criteri stabiliti per la concessione del nastrino di merito) fino al 31 marzo 2022 compreso, data di cessazione del predetto stato.
  • Per attività notturna (cumulabile con tutte le altre maggiorazioni):
    la maggiorazione del 5% della misura giornaliera è prevista per le giornate in cui la normale attività lavorativa è svolta, in un lavoro continuativo, per almeno 4 ore nell’arco temporale dalle ore 22:00 alle 06:00, e non remunerato con compenso per lavoro straordinario o compensi previsti per tale prestazione lavorativa.
  • I Graduati con una determinata anzianità di servizio (cumulabile con tutte le altre maggiorazioni):
    la maggiorazione una tantum di euro 40 è prevista per la categoria Graduati, con un’anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni ed inferiore ai 27 anni, alla data del 31 dicembre 2022

 

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